Le organizzazioni non governative (ONG) sono enti non profit attraverso i quali è attuata la cooperazione internazionale allo sviluppo, ossia attività finalizzate a perseguire la solidarietà tra i popoli e la piena affermazione dei diritti fondamentali dell’uomo, in coerenza con i principi dell’ONU quali la salvaguardia della vita umana, la conservazione del patrimonio ambientale e il soddisfacimento delle primarie esigenze degli individui.
La disciplina delle O.N.G. è contenuta nella legge 49/1987 (aggiornata con legge 125/2014) che stabilisce la competenza del Ministero degli Affari Esteri riguardo la cooperazione allo sviluppo.
La cooperazione allo sviluppo si attua mediante la collaborazione di due enti istituiti presso il Ministero degli Affari Esteri: il Comitato Direzionale e la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.
Il Comitato Direzionale, presieduto dal Ministro degli Esteri, è competente a definire le direttive per attuare la politica di cooperazione allo sviluppo, a valutare di volta in volta se sussistano i presupposti per attuare gli interventi di cooperazione nonché ad approvare gli esperti tecnici da inviare nelle missioni superiori ai quattro mesi.
La Direzione Generale istituisce le unità tecniche da inviare nei Paesi in via di sviluppo.
Le O.N.G., per realizzare le loro missioni nei Paesi in via di sviluppo, si avvalgono dell’operato e della collaborazione di diversi soggetti, quali dipendenti di amministrazioni statali, di enti locali, di enti pubblici, personale del Ministero Esteri, esperti in varie discipline, funzionari esperti provenienti da organismi internazionali e volontari.
Le O.N.G., ai sensi dell’art. 28 della Legge, possono ottenere il riconoscimento di idoneità con decreto del Ministro degli Affari Esteri, previa audizione del parere della Commissione per le O.N.G.
Per ottenere il riconoscimento di idoneità le O.N.G. devono avere i seguenti requisiti:
- costituzione a norma delle disposizioni del Codice Civile sulle associazioni riconosciute e non, sulle fondazioni e sui comitati;
- il fine istituzionale deve essere lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo in favore di popolazioni del Terzo Mondo;
- assenza di scopo di lucro;
- obbligo di destinare i proventi alle attività istituzionali;
- mancanza di rapporti di dipendenza da enti che perseguano scopo di lucro;
- garanzia di realizzazione delle attività previste;
- documentata esperienza di almeno tre anni nel settore per cui è richiesta l’idoneità:
- accettazione di periodici controlli da parte della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo;
- presentazione obbligatoria di una relazione annuale sull’avanzamento dei programmi in corso;
- presentazione dei bilanci analitici dell’ultimo triennio e documentazione della tenuta della contabilità.
Il riconoscimento di idoneità consente alle O.N.G. di poter beneficiare di contributi e finanziamenti per la realizzazione delle loro iniziative e di considerare, a livello fiscale, le loro attività di cooperazione come attività non commerciali.