Le società di mutuo soccorso, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, sono enti del Terzo Settore; esse conservano la propria disciplina speciale contenuta all’interno della legge 3818/1886, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 117/2017.
Le società di mutuo soccorso sono enti senza scopo di lucro che svolgono in favore dei soci e dei loro familiari conviventi una o più delle seguenti attività:
- erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l’istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla legge, né possono svolgere attività di impresa.
Possono divenire soci ordinari delle società di mutuo soccorso le persone fisiche e i soci di altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla società.
È ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari.
I lasciti o le donazioni che una società di mutuo soccorso riceve per un fine determinato, devono essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.
In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio deve essere devoluto ad altre società di mutuo soccorso.
Oltre alle agevolazioni tributarie previste per tutti gli Enti del Terzo settore, le società di mutuo soccorso, ai sensi dell’art. 85, comma 7-bis, D.lgs. 117/2017, godono della de-commercializzazione delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre società di mutuo soccorso che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore.