L’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto della Chiesa Cattolica

L’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto è una categoria giuridica tipica dell’ordinamento statuale e non di quello canonico. Il riconoscimento della personalità giuridica richiede la sussistenza di una serie di requisiti individuati dall’articolo 1 della legge 222 del 1985, che codifica quanto previsto dall’articolo 7 dell’Accordo di Revisione del Concordato tra l’Italia e la Santa Sede. Tali enti:

  • devono essere costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica;
  • devono avere sede in Italia;
  • devono avere fine di religione e di culto.

L’attività religiosa e di culto deve essere costitutiva ed essenziale e non secondaria; l’articolo 16 della legge 222/1985 stabilisce che sono attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana.

L’ente può svolgere attività diverse, ovvero attività di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e le attività commerciali o a scopo di lucro, purché queste però siano secondarie e non prevalgano sulle attività di religione e di culto.

Per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari il fine di religione e di culto si presume.

La domanda di riconoscimento della personalità giuridica nell’ordinamento italiano deve essere proposta dal rappresentante legale dell’ente in base al diritto canonico, con l’assenso dell’autorità ecclesiastica o direttamente da quest’ultima. La domanda va presentata presso la prefettura, depositando lo statuto e l’atto costitutivo. Il riconoscimento avviene con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

A seguito del riconoscimento, L’ente è iscritto nel registro delle persone giuridiche con efficacia dichiarativa e non costitutiva.

L’articolo 18 della legge 222/1985 prevede che le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l’omissione di controlli canonici non possono essere opposti a terzi qualora non iscritti nel registro delle persone giuridiche.