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L'ente ecclesiastico

Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 1° luglio 1999

L'ente ecclesiastico:
categoria giuridica propria dell’ordinamento statuale e non dell’ordina­mento canonico,

non è intrinseca alla natura dell’ente;
è attribuita dallo Stato in stretta relazione con l’attività realmente esercitata dall’ente, che deve perseguire fini di religione o di culto.

Tali definizione fanno riferimento anche agli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato, chiamati enti di «culti acattolici»

Il codice di diritto canonico distingue tra:
persone morali, tali per ordinazione divina, la Chiesa cattolica e la Santa Sede e;
persone giuridiche, di derivazione umana, perchè la loro esistenza dipende da un atto legislativo o amministrativo (le diocesi).

Agli enti ecclesiastici si applicano, agli effetti civili, le norme del codice civile: – possono assumere la forma dell'associazione
– possono ottenere il riconoscimento previsto dall'art. 12 c.c,;
– possono esistere come enti di fatto e quindi essere assoggettati alle norme del diritto comune.

La personalità giuridica è attribuita all'ente stesso, attraverso precisa procedura prevista dall'articolo 1 e 22 della stessa legge. Il riconoscimento avviene tramite decreto del Presidente della Repubblica.
Successivamente a tale riconoscimento avviene l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Requisiti degli enti ecclesiastici

Secondo l'ordinamento giuridico italiano, un ente può essere qualificato ecclesiastico solo in presenza dei seguenti requisiti:

Requisiti soggettivi: 
– costituzione dell'ente ovvero la sua approvazione da parte dell'autorità ecclesiastica, secondo le norme del Diritto Canonico;
– il previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente al riconoscimento della personalità giuridica.

Requisiti oggettivi
Il legislatore del Concordato aveva escluso la necessità di requisiti oggettivi: l'art. 4 della legge di attuazione del Concordato 27 maggio 1929, n. 848 prevedeva, la possibilità del riconoscimento agli effetti civili per gli istituti ecclesiastici di qualsiasi natura e per gli enti di culto.
Soltanto con l'approvazione dell'Accordo del 18 febbraio 1984 (art. 7, n. 2, l. n. 121/1985) viene modificata la portata del Concordato lateranense in materia, subordinando la possibilità del riconoscimento agli effetti civili degli enti ecclesiastici alla presenza anche di altri due requisiti oggettivi:
– sede in Italia;
– scopo di religione o di culto.

Tale modifica trova conferma anche nella legge n. 222/1985, la quale attribuisce la qualifica di ente ecclesiastico agli enti ecclesiastici che abbiano la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato (art. 4 l. n. 222/1985).

La Costituzione della Repubblica Italiana, avvenuta il 1° gennaio 1948, conferisce alla suddetta normativa, attraverso l'art. 7 il massimo riconoscimento legislativo, l'indipendenza e la sovranità dello Stato e della Chiesa cattolica.

È la stessa Costituzione italiana a dettare il principio di uguaglianza giuridica tra cittadini, principio che non consente distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
Detta le norme di garanzia anche per gli enti di culto acattolici, avvalendosi dell'articolo 8, e, attraverso il successivo art. 19, riconosce anche alle confessioni religiose diverse dalla cattolica il diritto di eguale libertà di culto e il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, senza la necessità di un'approvazione, purchè tale organizzazione non sia in contrasto con l'ordinamento italiano.

La legge regola i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, attraverso intese con le relative rappresentanze. 
Al riguardo troviamo leggi specifiche in sei intese tra lo Stato italiano e le rappresentanze di alcune confessioni religiose diverse dalla cattolica:

– legge n. 517/1988: Rapporti tra lo Stato e le assemblee di Dio in Italia;

– legge n. 516/1988: Rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giornolegge n. 449/198a: Rapporti tra lo Stato e le chiese rapprentate dalla Tavola Valdese;

– legge n. 101/1989: Rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane;

– legge n. 116/1995: Rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia – UCEBI;

– legge n. 520/1995: Rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia – CELI.

Gli enti di culto diverso dalla religione cattolica sono soggetti alla vigilanza e alla tutela dell'autorità governativa esercitate dal Ministro dell'Interno e dagli organi da esso dipendenti.

Il controllo dello Stato è previsto in linea generale in un modo abbastanza penetrante, avendo la possibilità non solo di visite o ispezioni, ma addirittura di sciogliere l'ente per gravi irregolarità nell'amministrazione. 
Può dichiarare nulli atti oppure deliberazioni contrari a leggi o regolamenti dello Stato.

Personalità giuridica degli enti ecclesiastici

La personalità giuridica agli enti ecclesiastici deriva:
– per alcuni di essi, dall'antico possesso di stato in epoca anteriore all'unità d'Italia;
– per altri da un riconoscimento legislativo;
– per i casi residui da norme del nostro ordinamento in materia di persone giuridiche private diverse dalle società commerciali, ed è conferita con decreto del Presidente della Repubblica. 
Il riconoscimento della personalità giuridica, in questo caso,  avviene con  una domanda dell'ente: sarà discrezione dell'autorità governativa italiana, che valutarà la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi sopra elencati ed avrà potere decisionale.

L'ecclesiasticità non è una prerogativa intrinseca dell’ente, ma deriva da una diretta attribuzione da parte dello Stato: questo anche quando trova origine nel diritto canonico, è sempre subordinata al giudizio ultimo dello Stato.
Lo Stato si riserva il controllo circa l'esistenza della finalità di religione o di culto.
La concessione della personalità giuridica è un atto dovuto dallo Stato a tutti gli enti di culto cattolico che abbiano finalità di religione o di culto.

La legge n. 222/1985 disciplina i casi in cui lo Stato può estendere il suo controllo anche al merito:
 per le fondazioni di culto: in questo caso deve risultare la sussistenza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione;
– per le chiese: devono essere aperte al culto pubblico, devono essere fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e la officiatura.

Ottenuto il riconoscimento, l'ente ecclesiastico è tenuto ad iscriversi nel registro delle persone giuridiche ed è soggetto, quindi, alle norme dettate dall'ordinamento giuridico italiano.

Per quanto riguarda gli enti di culto acattolico, la procedura è analoga.
Come regola generale, l'ente che ha ottenuto il riconoscimento come ente di culto matura una sorta di diritto al riconoscimento anche agli effetti civili.
In alcuni casi è la legge stessa a riconoscere all'ente la personalità giuridica, in altri casi è l'ente che ha, invece, facoltà di ottenere il riconoscimento su domanda.