In attuazione alla legge delega 106/2016, il Governo ha emanato il D.lgs. 112/2017, per riformare la disciplina in materia di impresa sociale.
L’articolo 1 definisce l’impresa sociale, la cui qualifica può essere acquisita dagli enti:
- costituiti sotto forma di enti privati, anche in forma societaria;
- che esercitano in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale;
- che non abbiano scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; per cui, eventuali utili, vanno riutilizzati nell’attività dell’ente o per incrementare il patrimonio;
- che adottano modalità di gestione responsabili e trasparenti e favoriscono il coinvolgimento di lavoratori, utenti e di altri soggetti interessati alla loro attività.
Le società costituite da un socio unico, le pubbliche amministrazioni e gli enti che erogano beni e servizi in favore dei soli soci non possono assumere la qualifica di impresa sociale. Le cooperative sociali, invece, sono imprese sociali di diritto.
Essendo enti del Terzo Settore, si applica la normativa del Codice, in quanto compatibile con la disciplina specifica.
Le attività d’impresa di interesse generale che l’impresa sociale può svolgere sono tipizzate all’articolo 2 del D.lgs. 112/2017, ma possono essere aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Queste attività si intendono svolte in via principale quando i relativi ricavi costituiscono più del 70% dei ricavi dell’impresa.
Indipendentemente dal fatto che l’attività svolta rientri o meno nell’elenco dell’articolo 2 comma 1, costituisce comunque attività d’impresa di interesse generale quella in cui vengono occupati, in misura non inferiore al 30%, lavoratori molto svantaggiati e persone svantaggiate o con disabilità.
L’utilizzodi volontari per lo svolgimento delle proprie attività è ammeso purché il loro numero non ecceda il numero dei lavoratori occupati.
Relativamente all’aspetto tributario, le imprese sociali godono delle seguenti agevolazioni:
- gli utili non costituiscono reddito imponibile se destinato ad apposita riserva indivisibile;
- gli utili destinati ad aumento gratuito di capitale non concorrono alla determinazione del reddito imponibile;
- il 30% delle somme investite nel capitale sociale dell’impresa sociale si detrae dall’IRPEF e dall’IRES;
- agevolazioni in materia di imposte di registro ipotecarie e catastale per trasferimenti di immobili a titolo oneroso;
- accesso al credito agevolato per i progetti di interesse pubblico;
- accesso, promosso dallo Stato, Regioni e Provincie autonome, ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per i progetti volti a realizzare il fine istituzionale.
Si allega un articolo per ulteriori approfondimenti