L’IMU per gli Enti del Terzo Settore

L’art. 82, comma 6 del D.lgs. 117/2017 (CTS) stabilisce l’esenzione dall’IMU per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo Settore e destinati allo svolgimento di precise attività non commerciali. 

La norma stabilisce due requisiti (soggettivo ed oggettivo) per fruire dell’esenzione dall’IMU.

Dal punto di vista soggettivo gli immobili devono essere posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 5 CTS ovvero gli Enti del Terzo settore che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS.

Sotto il profilo oggettivo, gli immobili oggetto di esenzioni devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione e culto cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 222/1985.

Tali immobili sono esenti alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del D.lgs. 504/1992.

In caso di uso promiscuo, l’esenzione viene applicata solamente per la quota dell’ immobile destinata alle attività per cui è prevista l’esenzione.

L’Ente del Terzo settore è tenuto a presentare la dichiarazione per l’esenzione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di acquisto dell’immobile.