L’art. 4 del D.lgs. 117/2017 non contempla espressamente i comitati di cui agli artt. 39 – 42 del Codice Civile tra gli enti privati che possono acquisire la qualifica di Ente del Terzo settore.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare n. 5 del 26 marzo 2025, ha chiarito che un comitato dotato di personalità giuridica può iscriversi al RUNTS nella sezione dedicata agli “altri enti del Terzo settore”, acquisendo la qualifica di ente del Terzo settore (Ets).
La stessa possibilità è concessa anche ai comitati privi di personalità giuridica e che possono ottenerla seguendo la procedura di cui all’art. 22 del D.lgs. 117/2017.
In merito al patrimonio minimo necessario affinché i comitati possano ottenere la personalità giuridica, il Ministero suggerisce di prendere come riferimento il parametro previsto per le fondazioni del Terzo settore, ovvero 30.000 euro.
Infine, il Ministero ha chiarito che nel caso di scioglimento e devoluzione del patrimonio di Comitati ETS (riconosciuti e non riconosciuti), se la devoluzione non è disciplinata nello statuto, i poteri di devoluzione dei fondi del comitato, che l’art. 42 del codice civile attribuisce all’autorità governativa, spettano all’ufficio del RUNTS territorialmente competente.