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Studio Tributario Legale Commerciale

Modelli INTRA Enti non Commerciali ed agricoltori esonerati

A seguito della modifica delle regole in tema di territorialità delle prestazioni di servizi, in base alle quali dal 1° gennaio 2010 anche gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti passivi Iva a tali fini, con un provvedimento del 16 aprile 2010 l’Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli Intra-12 e Intra-13, pubblicando sul proprio sito web all’indirizzo le istruzioni e le specifiche tecniche per la loro trasmissione, che dovrà essere obbligatoriamente telematica.

I modelli servono come:

Intra-12
dichiarazione mensile consuntiva degli acquisti di beni e servizi effettuati da enti non commerciali non soggetti passivi di imposta e da agricoltori esonerati con Partita Iva

Intra-13
dichiarazione preventiva di acquisto intracomunitario da parte di enti, associazioni o altre organizzazioni non soggetti passivi senza Partita Iva.

Sarà obbligatorio utilizzare i nuovi modelli a decorrere al 1° giugno 2010, mentre fino al 31 maggio 2010 dovranno essere utilizzati i vecchi modelli approvati con il D.M. 16 febbraio 1993.

Il modello Intra-12
Il modello Intra-12 va compilato per dichiarare l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente e l’ammontare degli acquisti di beni e di servizi, se l’imposta è dovuta in Italia attraverso il meccanismo del reverse charge.

I soggetti obbligati alla sua presentazione sono:
 gli enti non commerciali non provvisti di partita Iva e i produttori agricoli in regime di esonero che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per un importo superiore al limite annuo di € 10.000,00 (ovvero abbiano – in presenza di un importo inferiore – optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su tali acquisti);
 gli enti non commerciali non provvisti di partita Iva e i produttori agricoli in regime di esonero per gli acquisti di beni e servizi da fornitori non residenti, se l’imposta è
dovuta in Italia con l’applicazione del reverse charge;
 gli enti non commerciali titolari di partita Iva limitatamente agli acquisti relativi all’attività istituzionale.

Il modello deve essere inviato telematicamente entro la fine del mese successivo a quello di registrazione degli acquisti e contenere l’ammontare dell’imposta dovuta e gli estremi del versamento effettuato con modello F24. L’invio può essere effettuato direttamente o tramite un intermediario abilitato.

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i soggetti tenuti a dichiarare operazioni registrate nei primi quattro mesi del 2010, per le quali sono debitori dell’imposta in Italia (a seguito dell’applicazione del reverse charge) non potevano utilizzare il vecchio modello Intra-12, in quanto trattasi di operazioni che non erano previste all’interno dello stesso. Pertanto, gli stessi soggetti potranno presentare le dichiarazioni mensili relative ai mesi da gennaio ad aprile entro il prossimo 30 giugno 2010. Qualora, invece, abbiano presentato il vecchio modello Intra-12 senza inserirvi gli acquisti da fornitori non residenti, dovranno ripresentare i modelli corretti (utilizzando il nuovo Intra-12) entro il prossimo 30 giugno 2010.

Il modello Intra-13
Il modello Intra-13 va compilato per comunicare, in via preventiva, la futura effettuazione di acquisti intracomunitari di beni che scontano l’imposta nel paese del cedente.
I soggetti obbligati alla sua presentazione sono:
 gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva che intendono effettuare acquisti intracomunitari di beni fino al limite di € 10.000,00 ed in assenza dell’opzione
per l’applicazione dell’imposta in Italia.
Le istruzioni al modello Intra-13 chiariscono che, una volta che sia stata superata la soglia di acquisti intracomunitari di beni di € 10.000,00, l’acquisto diventa soggetto ad imposta in Italia e l’ente non commerciale è obbligato a richiedere l’attribuzione della Partita Iva, pur non comportando per l’ente l’assunzione della qualifica di soggetto passivo iva.
Il plafond di € 10.000,00 è valido per tutti gli acquisti intracomunitari di beni, ad eccezione di quelli effettuati nella Repubblica di San Marino per i quali il limite massimo è stabilito in € 8.263,31. Il limite va considerato al netto dell’importo relativo all’iva degli acquisti intracomunitari, al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi e al netto degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa.
Il modello deve essere inviato telematicamente anteriormente all’effettuazione dell’acquisto intracomunitario e contenere l’ammontare della singola operazione e
l’ammontare complessivo di tutte quelle realizzate dall’inizio dell’anno. L’invio può essere effettuato direttamente o tramite un intermediario abilitato.