La Commissione europea, con una lettera indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha confermato la compatibilità della disciplina fiscale del Codice del Terzo Settore con le regole degli aiuti di Stato.
Pertanto si presume che nel corso del 2025 perverrà l’autorizzazione della Commissione Europea e quindi dal 1° gennaio 2026, entreranno in vigore gli articoli 79, 80, 84, 85 e 86 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e l’art. 18, commi 1 e 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, contenenti le agevolazioni fiscali previste per gli Enti del Terzo settore e per le imprese sociali.
Entro il 31 marzo 2026, i rami ONLUS costituiti, ai sensi dell’art. 10, comma 9 del D.lgs. 460/1997, dagli enti religiosi civilmente riconosciuti dovranno adeguare i propri statuti e trasmigrare nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) oppure devolvere il proprio patrimonio ad altri Enti del Terzo settore.
I rami ONLUS dovranno operare una scelta se assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore o di impresa sociale; essa dipenderà da diverse valutazioni sia di carattere organizzativo che fiscale.
Lo Studio è specializzato nella consulenza agli enti religiosi civilmente riconosciuti nella fase di trasmigrazione nel RUNTS e nella scelta della configurazione giuridica più adatta e più vantaggiosa in riferimento alle esigenze dell’Ente.