Il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

Il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è disciplinato dagli articoli 4-13 del D.lgs. 39/2021.

È istituito presso il Dipartimento dello Sport ed è gestito interamente con modalità telematiche.

Nel registro vengono iscritte tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. L’iscrizione nel registro certifica lo svolgimento di un’attività sportiva dilettantistica. La domanda al registro è inoltrata al Dipartimento dello Sport dall’ente interessato o dalla Federazione Nazionale Sportiva a cui l’ente è associato e deve contenere gli elementi indicati dall’articolo 6 del D.lgs. 39/2021. Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo Sport, accertato il possesso dei requisiti previsti può:·      accogliere la domanda e iscrivere l’ente·      rigettare la domanda·      richiedere un’integrazione della documentazioneDecorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l’iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda. Insieme alla domanda è possibile presentare anche l’istanza per il riconoscimento della personalità giuridica.In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi   alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l’ente ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro. La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell’ente iscritto o di accertamento d’ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell’ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.Gli atti per cui è previsto l’obbligo di iscrizione nel registro sono opponibili a terzi solo dopo l’avvenuta pubblicazione nel registro, a meno che non si provi che i terzi ne erano a conoscenza. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza. Con cadenza triennale, il Dipartimento per lo sport provvede alla revisione dei dati, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione al Registro stesso.