Reti associative del Terzo Settore

 

Le reti associative sono disciplinate dall’art. 41 del Codice del Terzo Settore e sono enti costituiti sotto forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

  • associano un determinato numero di enti del Terzo Settore;
  • svolgono un ruolo di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli interessi degli enti del Terzo Settore.

Esistono due tipologie di reti associative:

  • le reti associative, che riuniscono un numero di enti del Terzo Settore non inferiore a 100 o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
  • le reti associative nazionali, che riuniscono un numero di enti del Terzo Settore non inferiore a 500 o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo Settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome.

Le reti associative nazionali oltre alle attività previste per le reti associative, possono svolgere anche:

  • monitoraggio dell’attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
  • promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica, nei confronti degli enti associati.

Le associazioni del Terzo Settore, formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome, sono equiparate, ai fini della eleggibilità al Consiglio nazionale del Terzo Settore, alle reti associative nazionali.

Le reti associative devono essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Relativamente alle agevolazioni fiscali, le reti associative, qualora siano enti non commerciali, possono avvalersi del trattamento tributario agevolato generale previsto per gli enti del Terzo Settore.

In generale usufruiscono di agevolazioni tributarie quali:

  • esenzione dalla base imponibile delle quote e contributi corrisposti dagli associati;
  • le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF le erogazioni in favore delle reti associative per un importo pari al 30% degli oneri sostenuti e per un importo complessivo per ciascun periodo d’imposta non superiore ad euro 30.000;
  • le liberalità da persone fisiche enti e società sono deducibili dal reddito nel limite del 10% per cento del reddito dichiarato;
  • agevolazioni in materia di imposte di successione e donazioni, imposte di registro, ipotecarie e catastale;
  • riduzione sui tributi locali, se previsto dagli enti locali;
  • accesso al credito agevolato per i progetti di interesse pubblico;
  • riconoscimento di privilegio generale dei crediti sui beni mobili del debitore;
  • accesso, promosso dallo Stato, Regioni e Provincie autonome, ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per i progetti volti a realizzare il fine istituzionale.