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Società Cooperative

Società Cooperative a mutualità prevalente

La riforma del diritto societario del 2003 ha interessato notevolmente le società cooperativecooperative "a mutualità prevalente" e le cooperative "diverse".

In base al Codice Civile sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che (articolo 2512 Cod. Civ.):
– svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
– si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
– si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Il Codice Civile prevede criteri oggettivi per il calcolo della prevalenza e fissa i vincoli statutari da adottare per le cooperative a mutualità prevalente (articoli 2513 e 2514 Codice Civile). Relativamente ai vincoli statutari, la fonte normativa è contenuta all’articolo 2514 Codice Civile, ove sono richiesti una serie di requisiti "statutari" in quanto da inserirsi fra le clausole dello statuto societario.

La mutualità esprime lo scopo principale delle cooperative che consiste, a seconda del tipo di cooperativa, nell’assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato. In tale aspetto si può cogliere la principale differenza con le società di capitali, diverse dalle cooperative, le quali perseguono lo scopo di lucro che si esplicita nell’attribuzione di dividendi ai soci.

Il concetto di mutualità, implica il superamento dello scopo lucrativo e si caratterizza per la finalità di ridistribuire il risparmio fra i soci sotto forma di maggiore remunerazione dei servizi e beni da essi forniti (cooperative di produzione e lavoro) oppure in termini di minor costo, offerti ai soci dalla società (cooperative di consumo).

Cooperative sociali: aspetti civilistici e fiscali

La cooperativa sociale (o ONLUS di diritto) è una forma giuridica adatta alla costituzione di “imprese sociali” che vogliano perseguire finalità non profit, con una organizzazione d’impresa e in condizioni di economicità della gestione; essa è disciplinata oltre che dalle norme relative alle cooperative in generale, dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 1991 n. 283 “Disciplina delle cooperative sociali” e dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460Riordino della disciplina degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.

In base all’articolo 1 della legge citata, le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso le seguenti attività:
a) la gestione dei servizi socio – sanitari ed educativi
b) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all’ inserimento lavorativo di persone svantaggiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione prevista dagli artt. 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354).

Di seguito sono descritti i principali aspetti civilistici e fiscali delle varie tipologie di cooperative disciplinate dal Codice Civile e da leggi speciali.