Sponsorizzazioni e raccolte fondi continuative escluse dal test di commercialità degli Enti del terzo settore

L’articolo 79, comma 5, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) stabilisce che un ente del terzo settore assume la qualifica di ente commerciale quando, nel medesimo periodo d’imposta, i proventi derivanti dalle attività esercitate con modalità commerciali superano le entrate riconducibili all’area non commerciale.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 ha chiarito che alcune attività di natura commerciale svolte dagli enti del terzo settore non rientrano nel test di commercialità di cui all’art. 79 del Codice del Terzo settore. Restano infatti esclusi dal test di commercialità i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni e quelli conseguiti mediante raccolte fondi continuative di natura corrispettiva.

Con riferimento alle sponsorizzazioni, l’esclusione è prevista dallo stesso articolo 79, comma 5, del Codice del Terzo settore e si estende, secondo la circolare dell’Agenzia, anche ai proventi derivanti dai contratti di pubblicità. Tali entrate conservano comunque natura commerciale e concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Analoga esclusione opera per le raccolte fondi svolte con carattere di continuità mediante cessioni di beni o prestazioni di servizi verso corrispettivo; pur trattandosi di attività commerciali imponibili, i relativi proventi non assumono rilievo nel test di prevalenza previsto dall’articolo 79, comma 5, del Codice, non essendo ricompresi né tra i proventi commerciali rilevanti ai fini del medesimo, né tra le entrate non commerciali.

Di conseguenza, tanto le sponsorizzazioni quanto le raccolte fondi continuative di natura corrispettiva generano proventi fiscalmente imponibili, ma non incidono sulla qualificazione dell’ETS come ente commerciale o non commerciale.