L’imposta di successione è disciplinata dal D.lgs. 346 del 31 ottobre 1990.
Si applica sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincolo di destinazione. La base imponibile è costituita dal valore complessivo netto dei beni dovuti a ciascun beneficiario, considerando le franchigie (€ 1.000.000 per il coniuge e per i parenti in linea retta; € 100.000 per fratelli e sorelle). Non è progressiva ma proporzionale e colpisce le singole quote.
La dichiarazione di successione va presentata all’Agenzia delle Entrate del luogo di ultima residenza del defunto. Deve essere presentata per mezzo del modulo 4 messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate che si compone di 4 sezioni: Quadro A, con le generalità degli eredi; Quadro B, con l’attivo ereditario; Quadro C, con eventuali donazioni e liberalità avvenute a favore degli eredi prima del decesso; Quadro D, con il passivo ereditario. Deve essere inoltre sottoscritta da almeno uno dei soggetti obbligati o dal rappresentante legale.
Non sono soggetti a imposta i trasferimenti a favore di Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti Pubblici, Fondazioni e Associazioni.
Le aliquote da applicare sono:
- 4% sulla quota ereditaria per coniuge e parenti in linea retta, qualora il valore complessivo dei beni e dei diritti siano di importo superiore alla franchigia di 1.000.000€;
- 6% sulla quota ereditaria per fratelli e sorelle, qualora il valore complessivo dei beni e dei diritti siano di importo superiore alla franchigia di 100.000€;
- 6% per parenti in linea collaterale fino al quarto grado e gli affini sino al terzo grado;
- 8% per tutti gli altri soggetti.
Se il beneficiario è una persona portatrice di handicap, la franchigia è elevata a € 1.500.000 indipendente dal grado di parentela.
Enti religiosi e organo di controllo
Il DPCM sul contenimento della spesa pubblica e l’obbligo per gli enti religiosi che ricevono contributi pubblici di dotarsi un organo di controllo.
Il nuovo ambito di applicazione del regime fiscale della legge 398/1991
A partire dall’entrata in vigore del regime fiscale del Codice del Terzo Settore, il regime agevolato della legge 398/1991 non sarà più applicabile agli Enti del Terzo Settore, alle pro-loco e agli enti associativi non iscritti al RUNTS.
Rami ONLUS: trasmigrazione nel RUNTS entro il 31 marzo 2026
Entro il 31 marzo 2026, i rami ONLUS costituiti dagli enti religiosi civilmente riconosciuti dovranno adeguare i propri statuti e trasmigrare nel RUNTS oppure devolvere il proprio patrimonio ad altri Enti del Terzo settore.
ONLUS: trasmigrazione nel RUNTS entro il 31 marzo 2026
Entro il 31 marzo 2026 le ONLUS dovranno adeguare i propri statuti e trasmigrare nel RUNTS o devolvere il proprio patrimonio ad altri Enti del Terzo settore.
In via di definizione la Riforma del Terzo Settore: confort letter della Commissione europea sulla disciplina fiscale
La Commissione europea ha confermato la compatibilità della disciplina fiscale del Codice del Terzo Settore con le regole degli aiuti di Stato.
La devoluzione del patrimonio per i rami degli enti religiosi civilmente riconosciuti
La devoluzione del patrimonio per i rami ETS e IS degli enti religiosi civilmente riconosciuti.