L’imposta di successione è disciplinata dal D.lgs. 346 del 31 ottobre 1990.
Si applica sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincolo di destinazione. La base imponibile è costituita dal valore complessivo netto dei beni dovuti a ciascun beneficiario, considerando le franchigie (€ 1.000.000 per il coniuge e per i parenti in linea retta; € 100.000 per fratelli e sorelle). Non è progressiva ma proporzionale e colpisce le singole quote.
La dichiarazione di successione va presentata all’Agenzia delle Entrate del luogo di ultima residenza del defunto. Deve essere presentata per mezzo del modulo 4 messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate che si compone di 4 sezioni: Quadro A, con le generalità degli eredi; Quadro B, con l’attivo ereditario; Quadro C, con eventuali donazioni e liberalità avvenute a favore degli eredi prima del decesso; Quadro D, con il passivo ereditario. Deve essere inoltre sottoscritta da almeno uno dei soggetti obbligati o dal rappresentante legale.
Non sono soggetti a imposta i trasferimenti a favore di Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti Pubblici, Fondazioni e Associazioni.
Le aliquote da applicare sono:
- 4% sulla quota ereditaria per coniuge e parenti in linea retta, qualora il valore complessivo dei beni e dei diritti siano di importo superiore alla franchigia di 1.000.000€;
- 6% sulla quota ereditaria per fratelli e sorelle, qualora il valore complessivo dei beni e dei diritti siano di importo superiore alla franchigia di 100.000€;
- 6% per parenti in linea collaterale fino al quarto grado e gli affini sino al terzo grado;
- 8% per tutti gli altri soggetti.
Se il beneficiario è una persona portatrice di handicap, la franchigia è elevata a € 1.500.000 indipendente dal grado di parentela.
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A partire dall’entrata in vigore del regime fiscale del Codice del Terzo Settore, il regime agevolato della legge 398/1991 non sarà più applicabile agli Enti del Terzo Settore, alle pro-loco e agli enti associativi non iscritti al RUNTS.
Rami ONLUS: trasmigrazione nel RUNTS entro il 31 marzo 2026
Entro il 31 marzo 2026, i rami ONLUS costituiti dagli enti religiosi civilmente riconosciuti dovranno adeguare i propri statuti e trasmigrare nel RUNTS oppure devolvere il proprio patrimonio ad altri Enti del Terzo settore.