L’imposta di successione
La successione mortis causa indica il subingresso di un soggetto al de cuius nella titolarità di una o più situazioni giuridiche attive o passive impedendo che i suoi beni diventino res nullis o dello Stato. In mancanza di volontà contraria del defunto, il patrimonio ereditario è destinato alla famiglia in senso lato (parenti entro il 6Ëš grado esclusi gli affini); i componenti della famiglia in senso stretto (coniugi, discendenti e ascendenti) hanno diritto ad una quota del patrimonio anche contro la volontà del de cuius.
Oggetto della successione sono, in generale, le successioni a contenuto patrimoniale. Sono trasmissibili gli atti precontrattuali irrevocabili e quelli dell’imprenditore nell’esercizio d’impresa. Non sono invece trasmissibili le situazioni legate alla persona quali : i diritti della personalità; i rapporti e gli stati familiari; il diritto morale d’autore; i diritti reali di godimento connessi alla vita del titolare ( uso, abitazione e usufrutto); il diritto agli alimenti e il relativo obbligo; gli assegni periodici vitalizi; le sanzioni pecuniarie, penali e amministrative; i rapporti intuiti personae.
L’art. 456 c.c. stabilisce che la successione si apre al momento della morte nell’ultimo domicilio del defunto; ciò vuol dire che da questo momento il patrimonio ereditario è messo a disposizione degli eredi.
L’eredità si acquista con l’accettazione, con la quale si intende l’atto in cui il chiamato all’eredità dichiara unilateralmente di voler assumere la qualità di erede.
L’accettazione può essere:
• Espressa: quando si fa per atto pubblico o per scrittura privata;
• Tacita : quando il successore compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà ad accettare.
Inoltre l’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o con beneficio di inventario. Con la prima si attua una confusione tra il patrimonio dell’erede e il patrimonio del defunto, con la conseguenza che l’erede dovrà fare fronte ai debiti ereditari non solo con i beni ereditati ma anche con il proprio patrimonio. Con la seconda invece l’erede ottiene l’effetto di una separazione, appunto tramite inventario. Con quest’ultima accettazione i creditori del defunto non possono quindi pretendere più di quanto corrisponde al valore dell’eredità.
La successione può essere:
• Successione a titolo universale : in cui il successore, erede, subentra nella posizione giuridica e patrimoniale del defunto. L’erede si considera continuato e quindi obbligato per i debiti del de cuius.
• Successione a titolo particolare, legato : in cui si trasferiscono uno o più diritti determinati o rapporti attribuiti specificamente al successore, legatario, per testamento o dalla legge. Il legatario non risponde per i debiti del de cuius. Il legato si acquisisce senza bisogno di accettazione, fatta salva rinuncia.
L’eredità si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca in tutto o in parte quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimati.
Si ha:
• Successione legittima : quando la successione è regolata dalla legge, si applica tutte le volte in cui il de cuius non ha fatto testamento. Se la persona muore senza aver fatto testamento o il testamento è dichiarato nullo o annullato succedono i parenti secondo un determinato ordine : in primo luogo i figli, sia legittimi che naturali o adottivi; la loro presenza esclude gli altri parenti ad eccezione del coniuge che concorre con gli stessi per metà se vi è un solo figlio o per 2/3 del patrimonio se concorre con fratelli o con un genitore, in mancanza di questi il coniuge succede come erede universale. Se non ci sono né figli né coniuge gli eredi legittimi sono i genitori, fratelli e sorelle. Infine se mancano tutti i parenti menzionati i beni vengono devoluti agli altri parenti a cominciare dal grado più prossimo fino al 6Ëš.
• Successione testamentaria : è la successione regolata dal defunto con il testamento. Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse. È un atto giuridico unilaterale, che si perfeziona con la dichiarazione di volontà proveniente dal testatore. Si caratterizza come atto formale; la forma voluta dalla legge può essere :
 Testamento olografo : scritto, datato e sottoscritto di mano dal testatore;
 Testamento pubblico : scritto di mano dal notaio dopo che il testatore gli ha esposto la sua volontà in presenza di due testimoni;
 Testamento segreto : scritto dal testatore o anche da persona diversa o a stampa, che poi viene consegnato di persona davanti a due testimoni chiuso e sigillato in busta al notaio.
• Successione necessaria (o nella legittima) : si applica quando il de cuius ha fatto testamento, ma ha trascurato in esso determinati parenti a cui la legge riserva una quota di eredità; oppure quando essendo egli morto senza testamento, abbia fatto delle donazioni in vita tali da ledere la quota destinata a determinati parenti.
Possono ereditare: le persone fisiche, le persone giuridiche, i nascituri concepiti al tempo della successione ( chi nasce entro 300 giorni dalla morte del de cuius) e in caso di successione testamentaria , i figli non ancora concepiti di persona vivente al tempo della morte del testatore.
Sono esclusi : l’indegno, l’interdetto e l’inabilitato.
La rinuncia all’eredità è un atto giuridico fatto con dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere autorizzato. La rinuncia deve essere totale, con la stessa si perde la qualità di erede. Può essere revocata nel caso in cui non siano trascorsi 10 anni; può essere impugnata dai creditori del chiamato rinunciante. In caso di rinuncia, la parte del patrimonio ereditario offerta al chiamato si accresce agli altri eredi.
L’imposta di successione è disciplinata dal D.Lgs 346 del 31 ottobre 1990.
Si applica sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincolo di destinazione. La base imponibile è costituita dal valore complessivo netto dei beni dovuti a ciascun beneficiario, considerando le franchigie ( € 1.000.000 per il coniuge e per i parenti in linea retta; € 100.000 per fratelli e sorelle). Non è progressiva ma proporzionale e colpisce le singole quote. La dichiarazione di successione va presentata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate del luogo di ultima residenza del defunto. Va redatta, a pena di nullità, su modello fornito dall’Agenzia delle Entrate o sul Modello 4, approvato dal ministero delle Finanze. Tale modello si compone di 4 sezioni: Quadro A, con le generalità degli eredi; Quadro B, l’attivo ereditario; Quadro C, eventuali donazioni e liberalità avvenute a favore degli eredi prima del decesso; Quadro D, il passivo ereditario. Deve essere inoltre sottoscritta da almeno uno dei soggetti obbligati o dal rappresentante legale.
Non sono soggetti a imposta i trasferimenti a favore di : Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti Pubblici, Fondazioni e Associazioni.
Le aliquote da applicare sono:
• 4% sulla quota ereditaria eccedente la franchigia per coniuge e parenti in linea retta qualora il valore complessivo dei beni e dei diritti siano di importo superiore alla franchigia di 1.000.000€;
• 6% sulla quota ereditaria eccedente la franchigia per fratelli e sorelle qualora il valore complessivo dei beni e dei diritti siano di importo superiore alla franchigia di 100.000€;
• 6% per parenti in linea collaterale fino al 4Ëš grado e gli affini sino al 3Ëš grado : non è prevista alcuna franchigia pertanto l’imposta è sempre dovuta;
• 8% per tutti gli altri soggetti : non è prevista franchigia pertanto l’imposta è sempre dovuta.
Se il beneficiario è una persona portatrice di handicap, la franchigia è elevata a € 1.500.000 indipendente dal grado di parentela.